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Servizio Job Placement del Dipartimento di Psicologia

Informazioni per le aziende  

La differenza tra stage e tirocinio pratico valutativo

Chi può svolgere lo stage?

La normativa di riferimento

Le condizioni previste dalla legge per poter accogliere stagisti/e

Durata dello stage, monte ore e partenza

Il ruolo del/la tutor aziendale

Gli stage sono retribuiti?

Comunicazioni obbligatorie per la partenza dello stage

Le coperture assicurative

Cosa fare in caso di infortunio

Come prorogare uno stage

Come interrompere lo stage

Al termine dello stage


Le informazioni contenute in queste pagine web fanno riferimento alla Delibera della Regione Piemonte. Alcune informazioni valgono anche per altre Regioni (in quanto fanno riferimento alle linee guida nazionali), ma per l'attivazione di uno stage in una Regione diversa dal Piemonte è consigliabile mettersi direttamente in contatto con l'ufficio scrivendo a jobplacement.psicologia@unito.it

 

Differenza tra stage e tirocinio pratico valutativo

Lo stage per legge si chiama "tirocinio di formazione e orientamento extra-curriculare".

I documenti di riferimento sono la convenzione e il progetto formativo.

Lo stage non necessita di un/una tutor psicologo/a (purché i contenuti siano collegati alla psicologia), non ha un monte ore minimo e massimo collegati al percorso di studi poiché non è curriculare (e quindi non dà crediti).

Non è possibile attivare un tirocinio formativo e di orientamento extracurriculare (stage) nella sede nella quale si sta svolgendo il tirocinio pratico valutativo. Se il tirocinio si svolge presso un'azienda diversa i due percorsi non possono superare complessivamente l'impegno orario di 40 ore settimanali.

Per maggiori informazioni sui tirocini visita le pagine web del Servizio Tirocini. 

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Chi può svolgere lo stage? 

Chi può svolgere un tirocinio formativo e di orientamento extracurriculare (stage)?

I/le laureati/laureate del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche possono attivare un tirocinio formativo e di orientamento extracurriculare (stage) entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo

I/le laureati/laureate dei corsi di laurea magistrale dell’ordinamento non abilitante possono attivare un tirocinio formativo e di orientamento extracurriculare (stage) entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo a condizione che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione alla professione di psicologo/a.

I/le laureati dei corsi di laurea magistrale dell’ordinamento abilitante (iscritti a partire dall’AA 2023-24) non possono attivare un tirocinio formativo e di orientamento extracurriculare (stage) poiché il titolo che acquisiscono è abilitante.
Il DGR 85-6277 della Regione Piemonte del 22/12/2017 (Tirocini extracurriculari e professioni ordinistiche) dispone infatti che nell’ambito delle professioni sanitarie, considerato che nel corso di studi è già previsto un tirocinio curriculare, il tirocinio extracurriculare non è ammesso quando il titolo conseguito è abilitante.

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Normativa di riferimento:

La normativa che regolamenta l'attività di stage è consultabile nella pagina Tirocini e stage su UniTo.it

Delibera della Giunta Regionale 22/12/2017 n. 85-6277

Faq Regione Piemonte_Febbraio 2019

Condizioni per poter accogliere tirocinanti:

Per ospitare tirocinanti sono previsti i seguenti limiti:

  • unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un/una tirocinante;
  • unità operative fino a cinque dipendenti: un/una tirocinante;
  • unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
  • unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel calcolo si computano i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Si computano, inoltre, i/le soci/socie che svolgono attività regolare nell'impresa con rapporti di durata superiore ad un anno e percepiscano un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Sono esclusi dal calcolo gli/le apprendisti/e.

Nel caso in cui il datore di lavoro senza dipendenti subordinati ospiti un/una tirocinante, deve seguirlo/a in modo costante durante l'orario di svolgimento dell'attività

Possono essere soggetti ospitanti anche le Associazioni e Fondazioni purché abbiano almeno un/una dipendente.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e smi e, nello specifico, si impegna a fornire all'avvio del tirocinio sufficiente e adeguata formazione in materia sulla base delle disposizioni vigenti.

Quando non è possibile avviare tirocini formativi e di orientamento:

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo
  • licenziamenti collettivi
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
  • licenziamento per fine appalto
  • risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine delperiodo formativo.

 I/le tirocinanti non possono:

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante
  • sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività
  • sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il/la tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, salvo i casi disciplinati ai commi 6 e 7, con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal/la tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il/la medesimo/a tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima di 6 mesi.

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Durata dello stage, monte ore e partenza:

Ogni Progetto formativo deve avere una durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi (proroghe comprese). 

ll tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di 6 mesi. In caso di rinnovo deve essere indicata nel Progetto formativo l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite. 

Il monte ore minimo è di 20 ore settimanali e quello massimo di 40 ore. Il monte ore settimanale definito in giorni e orari viene proposto dall'azienda, o concordato con il candidato allo stage in base alle esigenze del Progetto formativo e nei limiti dei contratti nazionali del lavoro.

Gli orari devono essere assolutamente rispettati per motivi assicurativi.

Lo stage può cominciare in qualsiasi periodo dell'anno.

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Il ruolo del/la tutor aziendale

Il soggetto ospitante nomina un/una tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del/la tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

Il/la tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

In caso di assenza prolungata del/la tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un/una sostituto/a dotato di requisiti analoghi a quelli del/la tutor sostituito/a. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al/la tirocinante e al soggetto promotore.

Il/la tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

  • favorisce l'inserimento del/la tirocinante;
  • promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del/la tirocinante secondo le previsioni del Progetto formativo, anche coordinandosi con altri/e lavoratori/lavoratrici del soggetto ospitante;
  • aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
  • collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.

Il/la tutor del soggetto promotore e il/la tutor del soggetto ospitante collaborano per:

  • definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
  • garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del/la tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
  • garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal/la tirocinante.

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Gli stage sono retribuiti?

Come previsto dalla normativa regionale è corrisposta al/la tirocinante  un'indennità  per  la  partecipazione  al  tirocinio  di  importo  non  inferiore  a  600  euro  lordi  mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali (monte ore massimo previsto). 

Tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all'impegno del/la tirocinante fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali (monte ore minimo previsto). L'indennità è a carico della sede ospitante.

In ogni caso è facoltà dei soggetti coinvolti concordare un'indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.

Per tirocini svolti in altre Regioni è necessario consultare le specifiche leggi regionali per conoscere l'ammontare dell'indennità di partecipazione.

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Comunicazioni obbligatorie per la partenza dello stage:

Il Job Placement comunica la partenza dello stage alla Regione Piemonte, attraverso la procedura informatizzata di Ateneo Unijob.

L'azienda deve comunicare la partenza dello stage al C.P.I.
Come previsto dalla L. 296/06, i tirocini di formazione e orientamento (stage) devono essere obbligatoriamente comunicati dall'azienda al C.P.I. entro il giorno precedente la partenza. La modalità è quella prevista per tutte le comunicazioni obbligatorie. Per maggiori informazioni contattare il C.P.I. territoriale.

Anche l'interruzione anticipata dello stage va comunicata sia al Job Placement che al C.P.I.

E' necessario che l'azienda invii al Job Placement la documentazione che attesti che ha effettuato la comunicazione al C.P.I.

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Coperture assicurative:

Chi partecipa ad uno stage promosso dal Job Placement di Psicologia gode di copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (responsabilità civile) e per danni subiti (INAIL) nel caso di invalidità permanente o di morte.

Entrambe sono a totale carico dell'Università. 

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Cosa fare in caso di infortunio o danno arrecato a terzi durante lo stage?

E' indispensabile che lo/a stagista e/o l'azienda contatti al più presto l'ufficio per comunicare l'accaduto e far avere la documentazione necessaria ad avviare la pratica.

Il/la tirocinante dovrà far pervenire tutta la documentazione necessaria (dati personali e residenza/domicilio, referti medici, relazione scritta sull'infortunio indicando il luogo e le modalità) scrivendo un'e-mail al Job Placement che provvederà poi a trasmettere tutto all'ufficio di competenza.

In caso di infortunio nel periodo di chiusura dell'ufficio, la comunicazione di infortunio deve essere inviata all'indirizzo infortuni@unito.it (mettendo in cc anche jobplacement.psicologia@unito.it) allegando la seguente documentazione:

- Certificato medico con la prognosi
- Descrizione particolareggiata dell'infortunio: cosa è accaduto, dove e quando
- Recapito telefonico e e-mail della persona coinvolta

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Come prorogare lo stage

ll tirocinio può essere rinnovato una sola volta, ferma restando la durata massima di 6 mesi. In caso di rinnovo deve essere indicata nel Progetto formativo l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.

Per prorogare lo stage è necessario prendere contatto con il Job Placement qualche giorno prima della scadenza del primo periodo. Verrà inviato via e-mail un modulo da compilare.

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Come interrompere lo stage

E' possibile interrompere uno stage.

Consigliamo di contattare l'ufficio via e-mail o telefonicamente per spiegare le motivazioni. Questo serve al personale dell'ufficio per comprendere se durante lo stage qualcosa non si è svolto regolarmente, o se la motivazione è di altro tipo. In quell'occasione verrà comunicato come interromperlo correttamente.

L'Azienda deve dare la comunicazione dell'interruzione dello stage al C.P.I.

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Al termine dello stage

Prima della partenza dello stage viene inviato allo/la stagista un registro presenze che deve essere tenuto nella sede di stage e deve essere compilato e firmato dal/la tirocinante e dal/la tutor aziendale ogni volta che vengono svolte ore di stage. Il registro presenze deve essere inviato al Job Placement al termine dello stage.

Al termine  dello stage,  sulla  base  del  Progetto formativo  e  del  dossier  individuale del/la tirocinante,  è rilasciata  al/la  tirocinante  un'attestazione  finale,  firmata  dal  soggetto  promotore  e  dal  soggetto  ospitante  in  conformità  al  modello  predisposto  ed  approvato  dalla  Regione.  

Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista nel Pf.

Durante lo stage (e al termine) è prevista la compilazione di un questionario on line per il/la tutor aziendale e per il/la tirocinante. L'Ateneo invia un'e-mail al/la tutor e al/la tirocinante per ricordare di effettuare la compilazione.

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Ultimo aggiornamento: 18/07/2024 12:06

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