Vai al contenuto principale

Servizio Job Placement del Dipartimento di Psicologia

Informazioni per le aziende  

 

Questa sezione vi potrà essere utile per conoscere:

La differenza tra stage e tirocinio

Studenti o laureati in stage?

La normativa di riferimento

Le condizioni previste dalla legge per poter accogliere stagisti

Durata dello stage, monte ore e partenza

Gli stage sono retribuiti?

Comunicazioni obbligatorie per la partenza dello stage

Le coperture assicurative

Cosa fare in caso di infortunio

Come prorogare uno stage

Come interrompere lo stage

Il ruolo del Tutor aziendale


Premessa:

Le informazioni contenute in queste pagine web fanno riferimento alla Delibera della Regione Piemonte.

Alcune informazioni valgono anche per altre Regioni (in quanto fanno riferimento alle linee guida nazionali), ma per l'attivazione di stage non in Piemonte è consigliabile mettersi direttamente in contatto con l'ufficio scrivendo a jobplacement.psicologia@unito.it

 

Differenza tra stage e tirocinio

Lo stage per legge si chiama "tirocinio di formazione e orientamento" extra-curriculare.

I documenti di riferimento sono la convenzione e il progetto formativo.

Lo stage non necessita di un tutor psicologo (purché i contenuti siano collegati alla psicologia), non ha un monte ore minimo e massimo collegati al percorso di studi poiché non è curriculare (e quindi non dà crediti).

Per maggiori informazioni sui tirocini visita le pagine web dell'Ufficio Tirocini. 

Studenti o laureati in stage? 

Gli stage possono essere promossi dall'Università a favore di soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio di laurea triennale o magistrale entro e non oltre i 12 mesi (si intende che la data d'inizio dello stage deve essere entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo).

 Torna su 

Normativa di riferimento:

La normativa che regolamenta l'attività di stage è consultabile nella pagina Tirocini e stage su UniTo.it

Delibera della Giunta Regionale 22/12/2017 n. 85-6277

Faq Regione Piemonte_Aprile 2018

 

Condizioni per poter accogliere stagisti:

Per ospitare tirocinanti sono previsti seguenti limiti:

  • unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un tirocinante;
  • unità operative fino a cinque dipendenti: un tirocinante;
  • unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
  • unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel calcolo si computano i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Si computano, inoltre, i soci che svolgono attività regolare nell'impresa con rapporti di durata superiore ad un anno e percepiscano un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Sono esclusi dal calcolo gli apprendisti.

Nel caso in cui il datore di lavoro senza dipendenti subordinati ospiti un tirocinante, deve seguirlo in modo costante durante l'orario di svolgimento dell'attività

Possono essere soggetti ospitanti anche le Associazioni e Fondazioni purché abbiano almeno un dipendente.

 

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e smi e, nello specifico, si impegna a fornire all'avvio del tirocinio sufficiente e adeguata formazione in materia sulla base delle disposizioni vigenti.

 

Quando non è possibile avviare tirocini formativi e di orientamento:

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corsooppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, permansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci sianoaccordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha incorso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specificiaccordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle percui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
  • licenziamenti collettivi
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
  • licenziamento per fine appalto;
  • risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine delperiodo formativo.

 I tirocinanti non possono:

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
  • sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  • sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, salvo i casi disciplinati ai commi 6 e 7, con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima di 6 mesi.

 Torna su

 Durata dello stage, monte ore e partenza:

Ogni Progetto formativo deve avere una durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi (proroghe comprese). 

ll tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di 6 mesi. In caso di rinnovo deve essere indicata nel PFI l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite. 

Il monte ore minimo è di 20 ore settimanali e quello massimo di 40 ore. Il monte ore settimanale definito in giorni e orari viene proposto dall'azienda, o concordato con il candidato allo stage in base alle esigenze del progetto formativo e nei limiti dei contratti nazionali del lavoro.

Gli orari devono essere assolutamente rispettati per motivi assicurativi.

Lo stage può partire in ogni periodo dell'anno.

Il tempo necessario per avere i documenti è di solito 10-12 giorni da quando l'ufficio riceve le schede raccolta dati compilate con tutti i dati. Il tempo è quello necessario per la stipula dei documenti e per lo scambio per le firme.

 

Gli stage sono retribuiti?

E' corrisposta al  tirocinante  un'indennità  per  la  partecipazione  al  tirocinio  di  importo  non  inferiore  a  600  euro  lordi  mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali (monte ore massimo previsto).

Tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali (monte ore minimo previsto).

In ogni caso è facoltà dei soggetti coinvolti concordare un'indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.

Per altre Regioni è necessario consultare le specifiche leggi regionali.

Comunicazioni obbligatorie per la partenza dello stage:

Il Job Placement comunica la partenza dello stage alla Regione Piemonte, attraverso la procedura informatizzata di Ateneo Unijob.

L'azienda deve comunicare la partenza dello stage al C.P.I.
Come previsto dalla L. 296/06, i tirocini di formazione e orientamento (stage) devono essere obbligatoriamente comunicati dall'azienda al C.P.I. entro il giorno precedente la partenza. La modalità è quella prevista per tutte le comunicazioni obbligatorie. Per maggiori informazioni contattate il vostro C.P.I. territoriale.

Anche l'interruzione anticipata dello stage va comunicata sia al Job Placement che al C.P.I.

Torna su 

Assicurazioni:

Chi partecipa ad uno stage promosso dal Job Placement di Psicologia gode di copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (responsabilità civile) e per danni subiti (INAIL) nel caso di invalidità permanente o di morte.

Entrambe sono a totale carico dell'Università. 

Cosa fare in caso di infortunio o danno arrecato a terzi durante lo stage?

E' indispensabile che lo stagista e/o l'azienda contatti al più presto l'ufficio per comunicare l'accaduto e far avere la documentazione necessaria ad avviare la pratica.

Il tirocinante dovrà far pervenire tutta la documentazione necessaria (dati personali e residenza/domicilio, referti medici, relazione scritta dell'infortunio indicando il luogo e le modalità) scrivendo un'e-mail al Job Placement che provvederà poi a trasmettere tutto all'ufficio di competenza.

In caso di infortunio nel periodo di chiusura dell'ufficio, la comunicazione di infortunio deve essere inviata al seguente indirizzo: infortuni@unito.it allegando la seguente documentazione:

- Certificato medico con la prognosi
- Descrizione particolareggiata dell'infortunio: cosa è accduto, dove e quando
- Recapito telefonico e e-mail della persona coinvolta

Come prorogare lo stage

ll tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di 6 mesi. In caso di rinnovo deve essere indicata nel PFI l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.

Per prorogare lo stage è necessario prendere contatto con il Job Placement qualche giorno prima della scadenza del primo periodo. Verrà inviato via e-mail modulo da compilare.

Come interrompere lo stage

E' possibile interrompere uno stage.

Consigliamo di contattare l'ufficio via e-mail o telefonicamente per spiegare le motivazioni. Questo serve al personale dell'ufficio per comprendere se durante lo stage qualcosa non si è svolto regolarmente, o se la motivazione è di altro tipo. In quell'occasione verrà comunicato come interromperlo correttamente.

L'Azienda deve dare la comunicazione dell'interruzione dello stage al C.P.I.

Torna su 

Il ruolo del Tutor aziendale

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

  • favorisce l'inserimento del tirocinante;
  • promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
  • aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
  • collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 15.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

  • definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
  • garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
  • garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Torna su

Ultimo aggiornamento: 18/06/2019 14:59

Location: https://psicologialavoro.campusnet.unito.it/robots.html
Non cliccare qui!